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È datata 24/10/2013 la risposta della Commissione per Gli Interpelli istituita dall’Art. 12 Comma 2 del D.Lgs. 81/08 e smi, in merito ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla visita preassuntiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare era stato richiesto alla Commissione di cui sopra “se la previsione di visita medica preventiva di cui all’art. 41 comma 2, lett. A) del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l’assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un breve termine e comunque entro la periodicità prevista dal Medico competente per la visita successiva non necessita di una nuova visita preventiva”.

In sostanza la risposta della Commissione è stata che da ritenersi valida la visita preventiva o la visita periodica qualora il laovratore sia impegnato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all’art. 41, comma 2 lett. B), del D.lgs. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Fonte: http://www.lavoro.gov.it

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