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Formazione generale

Formazione generale

Corso di formazione per lavoratori, formazione generale
Formazione specifica

Formazione specifica

Corso di formazione per lavoratori, formazione specifica (rischio basso, medio e alto)
Aggiornamento

Aggiornamento

Corso di aggiornamento per formazione lavoratori

Ai sensi dell’art 2 del D.Lgs 81/08 si definisce "lavoratore" la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

FORMAZIONE LAVORATORI GENERALE: con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. La formazione generale costituisce credito formativo permanente.

FORMAZIONE SPECIFICA: la formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo. Durata minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007):

  • 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
  • 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
  • 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

AGGIORNAMENTO: l’aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore a decorrere dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni o laddove l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose comporti un cambiamento delle mansioni lavorative svolte.

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